Una questione poco rinvenuta dalle istituzioni è quella della disabilità, nonostante, come rilevato dal Censis, sono almeno 4,1 milioni in Italia, pari al 6,7% della popolazione. Nel 2020 le persone disabili arriveranno a 4,8 milioni (il 7,9% della popolazione) e raggiungeranno i 6,7 milioni nel 2040 (il 10%).
Le leggi sulla disabilità
Sulla carta sono state promulgate diverse leggi negli ultimi 51 anni: Nel 1968, con la legge 482/68 si ha la prima legge organica sul collocamento obbligatorio dei disabili. La pensione sociale è stata istituita dell’art. 26, legge 153/1969. Con la legge 118/1971, si ha la prima legge organica sull’invalidità civile, con cui vengono istituite le provvidenze economiche dell’assegno mensile e della pensione di invalidità civile Con la legge 18/1980 viene istituita l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Con il d.lgs. 509/1988, vengono meglio definite le categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti e le provvidenze a favore degli invalidi civili. Con la legge 13/1989 si attua la “rivoluzione copernicana” così definita dalla Corte Costituzionale secondo cui non sono le persone che sono portatrici di handicap, ma sono le modalità di costruzione degli edifici che creano difficoltà o impossibilità di utilizzo ad alcune persone, per cui compito principale del legislatore ed amministratore è vigilare sulla progettazione e sulla realizzazione dei nuovi edifici, affinché vengano eliminate le barriere architettoniche che costituiscono un handicap per i disabili. La legge 8 novembre 1991, n. 381, “disciplina delle cooperative sociali”, il cui scopo è quello di “perseguire l’interesse generale della comunità” (art. 1/381). La legge 104/1992, denominata “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è il tentativo più compiuto di una legge organica relativa alla disabilità. Purtroppo, molte norme di questa legge risultano inapplicate o scarsamente applicate. La legge 724/1994 sancisce la definitiva chiusura dei manicomi – chiusura che sarà, però, completata solo alla fine del 1999. Il d.P.R. n. 503/1996 costituisce il completamento sul territorio urbano ed extraurbano della “rivoluzione copernicana” in materia di barriere architettoniche, introdotta con la legge 13/1989. La legge 68/1999, portante le norme per il diritto al lavoro dei disabili, sostituisce, abrogando la legge 482/1968, il collocamento obbligatorio diviene collocamento “mirato”, cercando di venire incontro alle esigenze del disabile da collocare e dell’azienda nella quale viene collocato. Questa normativa è entrata in vigore nel 2001. I pochi anni di verifica portano ad osservazioni sconfortanti sulla efficacia della nuova normativa sul collocamento dei disabili. L.383/00 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, la legge che completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale (266/91 e 381/91). La legge 328, dell’8 novembre 2000, – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che costituisce la riforma dell’assistenza sociale”. D.lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. D.lgs 216/2003, art. 2, 3 di attuazione in Italia della Direttiva 200/78/CE. Provvedimento fondamentale per evitare le discriminazioni in ambito lavorativo. Infine, la riforma del titolo V della Costituzione, per i notevoli riflessi in materia di assistenza sociale e di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.
La realtà dei fatti: la disabilità in Italia
Concretamente… beh, la situazione è molto più complessa, infatti molte persone vedono ancora un disabile come un essere inferiore, che può bene rimanere agli estremi del sistema. Gli enti territoriali sono impreparati a mettere in pratica la legislazione vigente – in particolare per i disabili “mentali” che impossibilitati ad avere una vita normale dovrebbero ricevere delle assistenze e dei ruoli ad hoc, piuttosto che lasciarli agli sberleffi e agli insulti o all’abbandono. La politica, nonostante gli sforzi del Premier Conte nell’occuparsi personalmente della questione, non riesce a soddisfarla del tutto. Non c’è nemmeno spesso l’interesse dal punto di vista ingegneristico per rendere le strutture davvero accessibili e sicure per i disabili stessi (non sempre una superficie piana è sicura per chi è su carrozzina o utilizza le stampelle, se non ci si cura degli aspetti logistici), non sempre si controlla che le strutture siano a norma, considerando che per un disabile “fisico” è spesso difficile anche interagire nella propria casa senza aiuti – si pensi in una struttura urbana che ha come criteri spesso l’estetica (in realtà molte strutture adattate ai disabili sono più gustose agli occhi di certe moderne acclamate da critici d’arte contemporanei).
Altra questione è l’impossibilità in Italia delle associazioni di poter porre in essere progetti al passo con strutture europee e mondiali dedicate ai disabili; per farlo, infatti, le donazioni sono solo una minima parte delle entrate che servirebbero per avere i fondi necessari, ci si dovrebbe affidare a personalità che possano investire e rischiare per progetti che potrebbero avere utilità concreta, ma non sempre l’utilità va a braccetto con l’idea di massimo guadagno utilizzando minime risorse degli investitori.
Danilo Stanco
Studente di Lettere di spirito Umanistico, con passione per la Storia e interessi per la Politica, comprese le materie ad essa collegate.
